Capo VIII
Art. 169
In vigore dal 28 ott 1965
L'Ispettorato del lavoro, direttamente o su richiesta del competente Distretto minerario può disporre con motivata ordinanza che le visite di controllo di cui all'articolo precedente siano eseguite da medici da esso designati, per tutti i lavoratori esposti al rischio o limitatamente ad una parte di essi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-169