Capo VIII
Art. 172
In vigore dal 28 ott 1965
Il lavoratore, che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo previste dagli e seguenti, non può continuare ad essere adibito alle lavorazioni di cui alla tabella allegato n. 8.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-172