Capo VIII

Art. 172

In vigore dal 28 ott 1965
Il lavoratore, che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo previste dagli e seguenti, non può continuare ad essere adibito alle lavorazioni di cui alla tabella allegato n. 8.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-172

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo