Art. 172
Capo VIII

Art. 172

253 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
Il lavoratore, che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo previste dagli e seguenti, non può continuare ad essere adibito alle lavorazioni di cui alla tabella allegato n. 8.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-172