Capo VIII

Art. 175

In vigore dal 26 apr 1995
Il datore di lavoro, che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui allo , agli accertamenti medici prescritti dall', o che adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26 comma 47 lettera a) che "nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni"".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-175

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