Capo VIII
Art. 173
In vigore dal 28 ott 1965
Le disposizioni particolari, concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e, collettive, e i termini della loro attuazione a seconda della natura, e delle modalità delle lavorazioni, sono prescritte da regolamenti speciali, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-173