Capo VIII
Art. 166
In vigore dal 28 ott 1965
Il collegio medico, entro venti giorni dalla sua costituzione, comunica le proprie decisioni all'Ispettorato del lavoro, che provvede a notificarle alle parti, restituendo ad esse i documenti esibiti dopo aver annotato le conclusioni del collegio. Nulla scheda di cui al primo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-166