Capo VIII
Art. 160
In vigore dal 28 ott 1965
La visita medica di cui all', comprende, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare.
L'Ispettorato del lavoro può autorizzare a sostituire la radiografia del torace con l'esame schermografico, purchè lo schermogramma non abbia formato inferiore a millimetri settanta per settanta.
Ogni qualvolta lo schermogramma non consenta lo accertamento di cui al primo comma dell' deve essere eseguita, entro quindici giorni dalla schermografia, una radiografia.
Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la visita medica indica su apposito registro a numerazione progressiva, le generalità del lavoratore, il nome del radiologo, il luogo e la data
dell'accertamento ed il numero dello schermogramma o del radiogramma.
In ogni schermogramma o radiogramma è indicata, oltre al numero,
la data in cui viene eseguito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-160