Capo VIII
Art. 158
In vigore dal 28 ott 1965
Alla visita medica prescritta dal primo comma dello articolo precedente debbono essere sottoposti anche i lavoratori provenienti da altra impresa soggetta allo obbligo assicurativo contro la silicosi e l'asbestosi.
Il datore di lavoro è esonerato dal fare eseguire la suddetta visita quando questa sia stata effettuata, a distanza di tempo non superiore ad un anno, a cura di precedente datore di lavoro, purchè questa condizione possa essere dimostrata dal lavoratore mediante consegna dell'attestazione di cui all'. L'attestazione è conservata dal datore di lavoro stesso ai fini della vigilanza.
Anche in tale caso la prima visita periodica o di controllo è eseguita ai sensi del comma secondo dell' non oltre un anno dalla data della precedente visita.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-158