Capo VIII

Art. 153

In vigore dal 1 gen 2019
I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere eccetera. A tale scopo, i datori di lavoro debbono comunicare all'Istituto assicuratore, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell', tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio.

Note all'articolo

  • La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1126, lettera l)) che "il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non e' piu' dovuto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-153

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