Capo VIII

Art. 152

In vigore dal 28 ott 1965
In conformità di quanto previsto all', l'istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto alla denuncia delle lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 8, diffida, il datore di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento. Il ricorso all'ispettorato del lavoro contro la diffida dell'istituto assicuratore e quello al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro la decisione dell'ispettorato del lavoro non sospendono l'esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche, salvo che i detti organi non ritengano di disporre la sospensione dell'esecuzione medesima. L'azione avanti l'autorità giudiziaria non esime il datore di lavoro dall'obbligo di provvedere all'esecuzione delle visite mediche preventive o periodiche indicate nei precedenti commi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-152

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