Capo VIII
Art. 151
In vigore dal 28 ott 1965
Per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio di cui all', l'assicurato deve inoltrare domanda all'Istituto assicuratore entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui, a seguito dell'esito degli accertamenti, ha abbandonato la lavorazione, precisando se abbia, trovato occupazione in altra lavorazione non prevista nella tabella allegato n. 8 o se sia disoccupato.
La domanda, corredata da dichiarazione del datore di lavoro attestante l'abbandono della lavorazione e la misura dell'ultima retribuzione, deve essere accompagnata:
a) nel caso in cui l'assicurato abbia trovato occupazione in altra lavorazione non prevista dalla tabella sopra richiamata, dalla dichiarazione del datore di lavoro silla natura della nuova lavorazione e sulla misura della retribuzione relativa;
b) nel caso in cui l'assicurato sia disoccupato, da relativa attestazione degli organi competenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-151