Capo VIII

Art. 187

In vigore dal 28 ott 1965
Il Comitato di cui al terzo comma dell' preposto alla gestione delibera: 1) sulle forme di assistenza della gestione e sui modi e limiti di essa; 2) sui ricorsi di cui all'articolo precedente; 3) silla compilazione di regolamenti interni; 4) su convenzioni da stipulare con limiti ed Istituzioni forniti di mezzi idonei per l'assistenza; 5) su quanto attiene, in genere, al funzionamento della gestione. Il Comitato predispone il conto preventivo ed il conto consuntivo della gestione e propone la, misura del contributo a carico degli Istituti assicuratori ai sensi dell'. Per la convocazione del Comitato e la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dello statuto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che disciplinano detta materia per il Comitato esecutivo dell'istituto medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-187

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