Capo X
Art. 190
In vigore dal 28 ott 1965
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, nonché ai detenuti ed alle categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'.
Per l' assicurazione delle persone contemplate dall', n. 5, lo stato può provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'. Le relative norme sono emanate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-190