Capo X
Art. 193
In vigore dal 28 ott 1965
Agli oneri della gestione assicurativa l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede secondo le norme della legislazione che lo concerne.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-193