Art. 193
Capo X

Art. 193

274 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
Agli oneri della gestione assicurativa l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede secondo le norme della legislazione che lo concerne.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-193