Art. 5

In vigore dal 28 ago 1965
Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia i prefetti provvedono all'approvazione del programma annuale dell'opera assistenziale degli Enti comunali di assistenza, ai sensi dell' della legge 3 giugno 1937, n. 847, nonché alla distribuzione tra i detti Enti dei fondi assegnati dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968. Gli interventi finanziari in caso di urgenza previsti dall' del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, sono attuati, nel territorio della Regione, dai prefetti.
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