Art. 9
In vigore dal 1 dic 1987
Nulla è innovato quanto all'esercizio da parte del Governo della Repubblica della facoltà di annullamento degli atti illegittimi, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 43 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 15 gennaio 1987, n.469 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Fr.-V.G. in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;959#art-9