Art. 4
In vigore dal 28 ago 1965
Nulla è innovato circa le competenze statali per quanto concerne le istituzioni che prestino assistenza o che eroghino la beneficenza a favore dei poveri di tutta la Repubblica, di cui all'art. 22 del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2841, o a favore dei poveri di più Province, una delle quali sia compresa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
I provvedimenti per il riconoscimento della personalità giuridica, le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le trasformazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al primo comma aventi sede nel territorio della Regione possono essere promossi anche dalla Regione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;959#art-4