Art. 2

In vigore dal 28 ago 1965
Nulla è innovato con le presenti norme alla disciplina vigente per quanto concerne: a) gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito, di cui al penultimo e all'ultimo comma dell', nonché al secondo comma dell' della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni; b) i comitati e le istituzioni di cui all' della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;959#art-2

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