Art. 3
In vigore dal 28 ago 1965
L'alta sorveglianza di cui all'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed all'art. 80, primo e secondo comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, è esercitata dalla Regione.
Il Ministero dell'interno può, in ogni tempo, invitare la Regione a provvedere alle attività previste dall'art. 80, secondo comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99.
Resta ferma la competenza, del Ministero della sanità ad esercitare, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 296, l'alta sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che gestiscono istituti di cura limitatamente all'organizzazione e alle attività sanitarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;959#art-3