Art. 10
In vigore dal 28 ago 1965
Norma Transitoria
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In tutti i casi nei quali le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e ad ogni altra legge o regolamento in materia prescrivono, per le materie attribuite alla competenza statale, il parere del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, tale parere è reso dall'organo regionale che esercita il controllo sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Fino a quando la Regione non abbia provveduto a dare attuazione all'articolo 60 dello Statuto speciale nei riguardi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e il Comitato circondariale di assistenza e beneficenza di Pordenone continuano a funzionare secondo le leggi dello Stato che ne regolano la composizione e le attività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 giugno 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 37. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;959#art-10