Art. 7
In vigore dal 30 dic 1964
Salvo le diverse decorrenze stabilite agli , il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TREMELLONI - SARAGAT FERRARI AGGRADI - MEDICI MATTARELLA - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 33 - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-23;1402#art-7