Art. 7

In vigore dal 30 dic 1964
Salvo le diverse decorrenze stabilite agli , il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - TREMELLONI - SARAGAT FERRARI AGGRADI - MEDICI MATTARELLA - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 33 - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-23;1402#art-7

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