Art. 2
In vigore dal 30 dic 1964
Dal 1 gennaio 1965, per le merci importate alle condizioni previste dall'art. 48 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, si applica il dazio forfettario del 3% sul valore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-23;1402#art-2