Art. 5

In vigore dal 30 dic 1964
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3 aprile 1965 per le destrine a base di fecola di patate e per le fecole di patate solubili o torrefatte (voce di tariffa ex 35.05-A) provenienti dai sottoindicati Paesi membri della Comunità Economica, Europea scortate dai certificati prescritti, è dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nelle seguenti misure: lire 246 per 100 kg. all'importazione dalla Repubblica federale di Germania; lire 1.525 per 100 kg. all'importazione dalla Repubblica Francese; lire 2.704 per 100 kg. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi. Tali tasse saranno riscosse soltanto nel caso in cui i predetti Paesi non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi le seguenti tasse di compensazione: marchi 1,40 per 100 kg. all'esportazione dalla Repubblica federale di Germania; franchi 10,72 per 100 kg. all'esportazione dalla Repubblica Francese; fiorini 13,94 per 100 kg. all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-23;1402#art-5

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