Art. 4
In vigore dal 30 dic 1964
La sospensione del dazio per gli animali vivi della specie bovina, domestica, altri, non nominati, di peso unitario non superiore a 340 kg., destinati all'ingrasso (voce di tariffa ex 01.02-A-II-b-1), disposta, fino al 31 ottobre 1964 e limitatamente alle provenienze da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, con lo del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 808, è prorogata fino al 31 dicembre 1964.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-23;1402#art-4