Art. 3

In vigore dal 30 dic 1964
Il contingente stabilito per l'anno 1964 con l' del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 23 per l'importazione in esenzione da dazio di merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà (voce di tariffa 03.02-A-I-b-2-bb) provenienti da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, è aumentato da quintali 340.000 a quintali 380.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-23;1402#art-3

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