Art. 6
In vigore dal 30 dic 1964
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3 aprile 1965 per le destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte (voce di tariffa 35.05-A) provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea non scortate dai certificati prescritti e dai Paesi estranei alla predetta Comunità, è dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nella misura di L. 2.704 per 100 kg.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-23;1402#art-6