Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano›Titolo VIII
Art. 41
In vigore dal 29 lug 1965
Il funzionamento dell'Istituto è assicurato da:
a) Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, Ente morale riconosciuto con regio decreto 1014, 24 giugno 1920;
b) Opera diocesana per la preservazione e diffusione della fede, Ente di culto riconosciuto a norma dell' lettera d) del Concordato con la Santa Sede con regio decreto 30 novembre 1942;
c) enti vari pubblici e privati che erogano contributi annui;
d) tasse di immatricolazione e frequenza, diritti di segreteria e contributi vari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-41