Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano›Titolo VII
Art. 39
In vigore dal 29 lug 1965
Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:
a) ammonizione orale o scritta;
b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
c) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
d) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esami.
L'ammonizione è fatta dal direttore sentito lo studente nella sua discolpa.
Le punizioni di cui alle lettere b), c), d) sono inflitte da:
Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.
L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo, può presentare le sue difese per Iscritto e chiedere di esser udito dal Consiglio stesso.
Delle punizioni di cui alle lettere b), c), d) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dell'allievo; dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) viene data comunicazione a tutti gli Atenei della Repubblica.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-39