Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano›Titolo VI
Art. 36
In vigore dal 29 lug 1965
Il Consiglio di amministrazione su richiesta del Consiglio direttivo, può nominare assistenti retribuiti ed assistenti volontari da assegnare alle cattedre di insegnamento.
Agli assistenti retribuiti viene corrisposto il compenso che è stabilito dal Consiglio di amministrazione.
Agli assistenti volontari non compete alcuna retribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-36