Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano›Titolo VII
Art. 40
In vigore dal 29 lug 1965
Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dallo studente nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto. Esse non potranno essere, comunque inferiori a quelle determinate per gli studenti dei corrispondenti Istituti statali.
La tassa di diploma è devoluta all'Erario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-40