Art. 1
In vigore dal 29 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Veduta la domanda presentata in data 9 giugno 1964 dal presidente dell'Istituto "Giuseppe Toniolo" di studi superiori e dal presidente dell'Opera diocesana per la preservazione e diffusione della fede con sede rispettivamente in Milano per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano, ai sensi degli della citata legge n. 88;
Veduto il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
.
È approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella città di Milano di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico dell'Istituto e dell'Opera anzidetti e degli Enti con essi convenzionati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-rd-1