Art. 2
In vigore dal 29 lug 1965
Agli studi che si compiranno presso l'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Milano 6 riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato a norma degli della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello State, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 72. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-rd-2