Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di MilanoTitolo V

Art. 34

In vigore dal 29 lug 1965
Ove un professore sta per legittimi motivi Impedito i attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non inferiore ai due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo provvede alla temporanea sostituzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-34

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