Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano›Titolo V
Art. 34
In vigore dal 29 lug 1965
Ove un professore sta per legittimi motivi Impedito i attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non inferiore ai due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo provvede alla temporanea sostituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-34