Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano›Titolo VII
Art. 39
39 / 44In vigore dal 29 lug 1965
Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:
a) ammonizione orale o scritta;
b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
c) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
d) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esami.
L'ammonizione è fatta dal direttore sentito lo studente nella sua discolpa.
Le punizioni di cui alle lettere b), c), d) sono inflitte da:
Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.
L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo, può presentare le sue difese per Iscritto e chiedere di esser udito dal Consiglio stesso.
Delle punizioni di cui alle lettere b), c), d) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dell'allievo; dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) viene data comunicazione a tutti gli Atenei della Repubblica.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1671#art-sdi-39