Titolo III

Art. 19

In vigore dal 10 mar 1965
Per le prove dei fucili, delle carabine, delle canne ascultate e delle canne di rimonta, il Banco deve tenere un registro dei certificati. Il registro è a madre e a due figlie; queste ultime vengono rilasciate al fabbricante. Il certificato contiene: 1) il nome del fabbricante; 2) il luogo di fabbricazione; 3) l'indicazione dell'arma e della prova effettuata; 4) i dati di cui al primo comma del precedente e le caratteristiche dell'arma; 5) la data del rilascio limitatamente alla madre ed a una delle figlie del certificato; 6) il numero di matricola dell'arma; 7) l'indicazione della pressione di prova e della polvere impiegata (nera o senza fumo); 8) la firma del direttore e il bollo a secco del Banco; 9) il numero progressivo del certificato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-19

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