Titolo III
Art. 19
In vigore dal 10 mar 1965
Per le prove dei fucili, delle carabine, delle canne ascultate e delle canne di rimonta, il Banco deve tenere un registro dei certificati. Il registro è a madre e a due figlie; queste ultime vengono rilasciate al fabbricante.
Il certificato contiene:
1) il nome del fabbricante;
2) il luogo di fabbricazione;
3) l'indicazione dell'arma e della prova effettuata;
4) i dati di cui al primo comma del precedente e le caratteristiche dell'arma;
5) la data del rilascio limitatamente alla madre ed a una delle figlie del certificato;
6) il numero di matricola dell'arma;
7) l'indicazione della pressione di prova e della polvere impiegata (nera o senza fumo);
8) la firma del direttore e il bollo a secco del Banco;
9) il numero progressivo del certificato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-19