Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 10 mar 1965
La vigilanza ed il controllo sull'attività e l'amministrazione del Banco sono esercitati dal Ministero dell'industria e del commercio, anche con visite periodiche e saltuarie dei suoi funzionari alla sede del Banco.
La vigilanza tecnica, in relazione alle leggi di pubblica sicurezza sulle armi, è devoluta, al Ministero della difesa che ne terra informati quelli dell'interno e dell'industria e del commercio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti dello Stato. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - MEDICI - TAVIANI ANDREOTTI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 97. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-23