Titolo IV

Art. 23

In vigore dal 10 mar 1965
La vigilanza ed il controllo sull'attività e l'amministrazione del Banco sono esercitati dal Ministero dell'industria e del commercio, anche con visite periodiche e saltuarie dei suoi funzionari alla sede del Banco. La vigilanza tecnica, in relazione alle leggi di pubblica sicurezza sulle armi, è devoluta, al Ministero della difesa che ne terra informati quelli dell'interno e dell'industria e del commercio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti dello Stato. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MEDICI - TAVIANI ANDREOTTI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1965 Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 97. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-23

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