Titolo IV
Art. 22
In vigore dal 10 mar 1965
Le autorità, di pubblica sicurezza e la guardia di finanza disporranno per le opportune visite alle fabbriche, officine e negozi e relativi magazzini per l'accertamento delle eventuali contravvenzioni previste dal secondo comma dell' della legge 23 febbraio 1960, n. 186.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-22