Titolo III

Art. 17

In vigore dal 10 mar 1965
I punzoni per imprimere il marchio alle armi provate e i timbri a secco per i certificati sono fabbricati dalla Zecca su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio e la spesa relativa è a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-17

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