Titolo II
Art. 14
In vigore dal 10 mar 1965
La prova dei fucili rigati e delle carabine è effettuata, di Tegola, con una cartuccia che sviluppi una pressione superiore di almeno il 30% a quella della cartuccia più potente usata per le singole armi. Quando ciò non sia possibile la prova è eseguita con le modalità che saranno stabilite di volta in volta dalla Direzione del Banco.
A prova superata i marchi relativi sono impressi sulla parte posteriore e inferiore della canna e sulla incastellatura o sulla bascula.
Per le armi automatiche la prova suddetta è eseguita dallo sparo di tante cartucce a carica normale quante ne possono essere contenute nel serbatoio o nel caricatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-14