Titolo II
Art. 11
In vigore dal 10 mar 1965
Non sono ammesse alle prove o menzionate dopo le prove le armi o parti di armi che, a giudizio della Direzione del Banco, presentino difetti di materia prima o di lavorazione tali da compromettere la resistenza o il buon funzionamento dell'arma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-11