Titolo II

Art. 11

In vigore dal 10 mar 1965
Non sono ammesse alle prove o menzionate dopo le prove le armi o parti di armi che, a giudizio della Direzione del Banco, presentino difetti di materia prima o di lavorazione tali da compromettere la resistenza o il buon funzionamento dell'arma.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-11

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