Titolo II
Art. 16
In vigore dal 10 mar 1965
Le pistole devono essere presentate alla prova completamente ultimate.
La prova delle pistole automatiche è effettuata mediante un colpo con cartuccia di prova forzata, seguita da tanti colpi con cartuccia normale quanti ne possono essere contenuti nel caricatore.
La prova delle pistole a rotazione è effettuata mediante un colpo con cartuccia di prova forzata per ogni camera del cilindro.
A prova superata sono impressi i marchi di prova sulla canna, sul carrello o sul cilindro e sul fusto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-16