Titolo II

Art. 16

In vigore dal 10 mar 1965
Le pistole devono essere presentate alla prova completamente ultimate. La prova delle pistole automatiche è effettuata mediante un colpo con cartuccia di prova forzata, seguita da tanti colpi con cartuccia normale quanti ne possono essere contenuti nel caricatore. La prova delle pistole a rotazione è effettuata mediante un colpo con cartuccia di prova forzata per ogni camera del cilindro. A prova superata sono impressi i marchi di prova sulla canna, sul carrello o sul cilindro e sul fusto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-16

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