Titolo II
Art. 13
In vigore dal 10 mar 1965
A prova completamente effettuata e superata, nella parte posteriore ed inferiore delle canne dei fucili sono impressi i marchi di prova, la lunghezza e il diametro anteriore della camera, il peso delle canne.
I marchi di prova sono impressi anche sui piani della bascula.
I dati relativi al calibro dei fucili ed alle dimensioni della camera e della sede del collarino sono fissati con il regolamento amministrativo e tecnico previsto dall' della legge 23 febbraio 1960, n. 186.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-13