Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 8
In vigore dal 3 nov 1964
Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente.
Le sue deliberazioni sono valide soltanto allorchè vi intervenga la meta più uno dei componenti del Consiglio.
Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono devolute dagli e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e dalle norme contenute negli del regolamento generale universitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-8