Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 12
In vigore dal 3 nov 1964
Gli insegnamenti di ciascuna Facoltà si distinguono in fondamentali e complementari a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.
Per i corsi liberi, i Consigli delle rispettive Facoltà devono, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento e di esercitazioni, corrisponde al corso fondamentale e complementare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-12