Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 12

In vigore dal 3 nov 1964
Gli insegnamenti di ciascuna Facoltà si distinguono in fondamentali e complementari a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. Per i corsi liberi, i Consigli delle rispettive Facoltà devono, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento e di esercitazioni, corrisponde al corso fondamentale e complementare.
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