Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 10
In vigore dal 3 nov 1964
I presidi delle Facoltà sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di Facoltà e nominati dal rettore.
Durano in carica un triennio e possono essere rieletti.
In caso di assenza o di impedimento del preside, ne fa le veci il professore di ruolo o fuori ruolo più anziano nella rispettiva Facoltà.
Quando i professori di ruolo o fuori ruolo di una Facoltà sono meno di tre, il preside è nominato dal rettore e può essere scelto anche tra professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti ad altre Facoltà.
Ai presidi sono domandate le attribuzioni, di cui all' del regolamento generale universitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-10