Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 13
In vigore dal 3 nov 1964
Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, devono essere dedicate non meno di tre lezioni settimanali in giorni distinti e 10 esercitazioni da distribuirsi ordinatamente durante l'anno accademico.
Alla preparazione degli studenti nelle discipline fondamentali e nell'uso delle lingue straniere si deve provvedere anche a mezzo di corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali tenute dagli assistenti o dai lettori.
A ciascuna Facoltà sono annessi particolari istituti e seminari con proprio ordinamento interno, nonché una biblioteca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-13