Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 7
AbrogatoIn vigore dal 3 nov 1964 al 7 mar 1975
Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) del rettore, che lo presiede;
b) di un professore di ruolo o fuori ruolo per ciascuna Facoltà, designato collegialmente dai presidi della Facoltà;
c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le Università e gli Istituti superiori;
d) di un rappresentante del Consorzio universitario aquilano;
e) di un rappresentante, rispettivamente, della Provincia e del comune dell'Aquila.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico. I suoi componenti possono essere confermati.
Il rappresentante di cui alla lettera c), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-7