Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 4

In vigore dal 29 dic 1966
Il rettore è eletto a maggioranza di voti dal Corpo accademico tra i professori di ruolo o fuori ruolo, ovvero tra i professori in quiescenza, che abbiano diretto quali commissari l'Istituto universitario pareggiato o quali rettori, dell'Università degli studi complessivamente per almeno dieci anni. Egli è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione. Il rettore dura in carica un triennio e può essere rieletto. Il rettore: 1) rappresenta l'Università; 2) ha l'alta vigilanza sulla biblioteca e sugli stabilimenti dell'Università; 3) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Università; 4) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; 5) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e dà esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro; 6) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario. In caso di assenza o di impedimento il rettore può delegare a sostituirlo uno dei professori di ruolo dell'Università. Il rettore può delegare inoltre uno dei professori di ruolo ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega. Al rettore spetta un'indennità di carica, non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e nei limiti delle norme vigenti sull'indennità di carica spettante ai rettori delle Università statali.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-4

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