Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 2
In vigore dal 3 nov 1964
Al mantenimento dell'Università contribuiscono:
a) Il Consorzio universitario aquilano;
b) altri eventuali sovventori.
Al mantenimento stesso sono altresì devolute le rendite nette dell'intero patrimonio universitario e le tasse e sopratasse scolastiche, i contributi versati dagli studenti ed i contributi di segreteria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-2